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| CITAZIONE (francor @ 18/10/2013, 15:15) CITAZIONE (Marco.80 @ 18/10/2013, 13:25) E perché dovrebbero denunciarlo? Perché riporta dei fatti veri e provati??? La diffamazione esiste nel momento in cui riporti dei fatti non veri, non provati da alcun elemento. Certamente te lo spiegherà meglio gnaskoman, ma ti posso anticipare che purtroppo nel diritto italiano l'offesa all'altrui reputazione può integrare il reato di diffamazione (perseguibile a querela del soggetto offeso) anche se si riferiscono fatti veri. Ciò detto, ritengo che sia tutelato ed esercitabile anche il diritto di pubblica critica da parte dei consumatori; se così non fosse non potrebbero esistere le recensioni di prodotti e marchi pubblicate dalle associazioni dei consumatori, le lettere di protesta e/o denuncia dei consumatori pubblicate dagli organi di stampa, ecc. La rete del resto è ormai piena di sistemi di valutazione dell'affidabilità degli operatori commerciali da parte dei consumatori, di ogni tipo e genere. Questa di cui posto qui di seguito la massima è la sentenza (peraltro molto recente) maggiormente in termini che sono riuscito a trovare con le banche dati giuridiche di cui dispongo. Autorità: Tribunale Genova sez. VI Data: 21 gennaio 2013 Numero: n. 867
Classificazione PERSONA FISICA E DIRITTI DELLA PERSONALITÀ - Riservatezza (privacy) - diritto di cronaca, di critica, di satira e diritto all'oblio
In relazione al reato di diffamazione, deve precisarsi come si ritenga sussistente il requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet che, per sua natura, è destinato a essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, come accade per il giornale telematico. Altresì,deve evidenziarsi come le opinioni veicolate on line possono considerarsi rispettose del diritto di critica e di quello di cronaca solo se siano stati rispettati i limiti rappresentati dalla rilevanza sociale dell'argomento, dalla verità obiettiva dei fatti riferiti e dal rispetto della continenza delle espressioni utilizzate. (Nella fattispecie, in cui il convenuto ha inserito su un dato sito internet due messaggi narrando la sua personale esperienza, negativa, in ordine alla richiesta di prestazioni di assistenza per la riparazione di una videocamera, lamentando il fatto che la stessa era stata consegnata presso il centro di assistenza gestito dalla parte attrice, in base al tenore letterale dei messaggi, si è ritenuto che il convenuto avesse esercitato il diritto di critica nell'ambito dei predetti limiti, sì da potersi considerare del tutto legittimo, con il conseguente rigetto delle domande proposte dalla parte attrice al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di tali messaggi asseritamente diffamatori lasciati dal convenuto sul forum di un dato sito internet).
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